SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: QUANDO È LEGITTIMA?

Quando si affitta posso sopraggiungere delle condizioni particolari che spingono il locatario a voler sospendere il proprio contratto di locazione per un breve periodo. Ma quando questa richiesta è legittima secondo i termini di legge?

Il contratto di locazione

Formalmente la locazione è un tipo di contratto con il quale una parte (il locatore) permette il godimento di un bene mobile o immobile ad un’altra parte (il conduttore o locatario), per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro.

Ci sono dei termini specifici in questa tipologia di contratto che non possono essere modificati, ad esempio la durata, che è predeterminata dalla legge in limiti minimi e massimi, e non è modificabile pensa la nullità dello stesso.

Il contratto di locazione può però essere sospeso in presenza di due ipotesi eccezionali: se le parti in causa trovano un accordo o se sopraggiunge l’impossibilità di utilizzare l’immobile. Al di fuori di queste la sospensione del contratto non è possibile.

Le parti in causa trovano un accordo

È la motivazione principale legata alla sospensione di un contratto di locazione. Questa decisione va richiesta e formalizzata mediante forma scritta.

È necessario, inoltre, che sulla richiesta di sospensione sia indicata una data certa (ad esempio, una raccomandata o un’e-mail via Pec) e che l’accordo di modifica venga registrato entro 20 giorni dalla stipula.

La sospensione del canone dovrebbe essere sempre comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI, per prevenire possibili contestazioni.

L’immobile non è più utilizzabile

La seconda ipotesi per la quale è possibile sospendere il contratto di locazione è che l’immobile locato presenti dei vizi che ne escludano assolutamente il godimento.

Tale situazione si verifica quando l’inquilino deve lasciare l’appartamento perché divenuto inabitabile, pericoloso o insalubre. In tali casi, l’affittuario può smettere di pagare il canone senza rischiare un decreto ingiuntivo.

Per qualsiasi altro problema che abbia solo comportato una riduzione del godimento dell’immobile, non è possibile ottenere la sospensione. Si continua a versare il canone richiedendo poi un risarcimento o la riduzione del prezzo.

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