L’ASSICURAZIONE COPRE IL CONDOMINIO PER INFILTRAZIONI DATE DA LAVORI EDILI? COSA DICE LA LEGGE

È l’assicurazione a coprire e quindi manlevare il condominio per i danni provocati da lavori edili. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28173 del 28 settembre 2022.

Accolto il ricorso del proprietario di una palestra danneggiata da infiltrazioni provenienti dal cortile condominiale sovrastante.

Secondo la Cassazione, le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato non possano prescindere dalle condizioni generali, condizioni che vanno interpretate secondo le regole del codice civile e, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore.

Cosa dice la legge?

Il proprietario di una palestra citava in giudizio il condominio chiedendone la condanna a risarcire i danni causati da infiltrazioni provenienti dal cortile condominiale sovrastante i suoi locali.

Il condominio si opponeva alla domanda e chiamava in causa l’impresa a cui aveva appaltato i lavori di manutenzione del cortile.

Venivano chiamate in causa anche le compagnie assicurative, che però eccepivano la non operatività delle polizze, in quanto relative a un’attività d’impresa e a rischio non coperti dalle medesime.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava in solido al risarcimento dei danni il condominio e la ditta appaltatrice. Liberava le compagnie assicurative dalla domanda di manleva, ritenendo i danni in questione non rientranti nella polizza assicurativa.

Il ditta appaltatrice ha proposto ricorso in cassazione contestando, tra l’altro, la decisione del giudice di rigettare la domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative.

La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso.

Domanda di manleva

La corte d’appello, nel confermare il rigetto della domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicurative dei condomini, ha rilevato che l’attività svolta dall’assicurato così come descritta nella polizza era relativa ad attività del tutto diverse da quella svolta nella fattispecie in esame (il rifacimento della copertura sovrastante la palestra) da ricondursi ad attività edilizia.

La Corte d’appello ha poi escluso l’operatività della garanzia per lavori edili possa ricavarsi dalle condizioni generali della polizza, in quanto tali condizioni, che, sì, comprendono lavori edili, sarebbero estremamente ampie così che per “essere operanti avrebbero dovute essere richiamate dalla intestazione delle polizze sottoscritte dalle parti, con la chiara indicazione delle pattuizioni applicabili”.

Al riguardo non sarebbe sufficiente – ad avviso del giudice d’appello – che all’intestazione condizioni generale segua, nel caso in esame, l’espressione “sempre operanti”, trattandosi di dicitura “troppo generica”.

Condizioni generali di polizza

Secondo la Cassazione, però, le motivazioni della corte d’appello non stanno in piedi.

Il ragionamento dei giudici d’appello, infatti, sembra richiedere per l’operatività delle condizioni generali, che sono state predisposte dalla compagnia assicurativa, vengano specificatamente sottoscritte dalla stessa compagnia predisponente.

Tale impostazione contrasta con le regole d’interpretazione dei contratti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ricorda come le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurativo non possano prescindere dalle condizioni generali, condizioni che sono in ogni caso “soggette ad criterio ermeneutico posto dall’articolo 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore” (così Cass. civ. 866/2008)

Pertanto, nell’interpretare il contratto di assicurazione il giudice deve ricorrere all’ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli articoli 1362 e seguenti del Codice civile e, in particolare, a quella della interpretazione contro il disponente di cui all’articolo 1370 c.c. (Cass. civ. 668/2016).

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