Installazione del lucernario sul tetto condominiale, i chiarimenti della Cassazione

In caso di installazione del lucernario sul tetto condominiale è necessaria l’opportuna valutazione dell’impatto sul decoro architettonico dello stabile, anche se non si tratta di un palazzo di particolare pregio artistico. In caso contrario, il condòmino non è legittimato a installare i lucernari. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza numero 24073/2022.

Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, la lesione del decoro architettonico non si riscontra solo nei palazzi di particolare pregio artistico, ma si riscontra tutte le volte in cui l’installazione di un’opera modifica in maniera sproporzionata le fattezze di un edificio.

L’inquilino, prima di procedere all’installazione del lucernario sul tetto condominiale, deve accertarsi che non comprometta la solidità del fabbricato e non ne leda il decoro architettonico.

Si ricorda che per aprire una nuova finestra esistono delle regole da rispettare secondo criteri urbanistici e di decoro, oltre che di stabilità dell’edificio stesso. In particolare, i criteri da rispettare sono:

  • decoro dell’edificio, soprattutto se si tratta di un condominio, nel quale gli interventi necessitano spesso del consenso dell’assemblea condominiale; non si può praticare un’apertura che stoni con l’armonia dell’immobile nel suo insieme o che interferisca con la sua sicurezza e stabilità;
  • distanze dagli altri edifici: sono regolate dal Codice Civile, secondo cui (art 905) non si possono aprire affacci (vedute) verso il “fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”;
  • vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: la soprintendenza o altro organo competente deve dare il nullaosta per la possibilità di effettuare aperture di finestre senza compromettere l’aspetto della zona in questione.
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