Comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, quando e come deve essere fatta

Per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva beneficiari delle detrazioni edilizie si avvicina il termine ultimo entro cui effettuare la comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020. Vediamo tutto quello che serve sapere, dai tempi alle modalità.

Sconto in fattura e cessione del credito, quando fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito deve essere fatta entro il prossimo 15 ottobre. A dover effettuare tale comunicazione sono i beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie.

Come si fa a comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito?

La comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni. Nel modulo deve essere indicato l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

La comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere compilata utilizzando anche il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata tramite i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Chi comunica lo sconto in fattura o la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate?

Come spiegato da Fisco Oggi, la comunicazione deve essere effettuata dai soggetti Ires e dai titolari di partita Iva beneficiari delle detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, incluso il superbonus, che intendono optare per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito. La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario o da un intermediario incaricato.

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità; dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di interventi che danno diritto al superbonus e per quelli che necessitano per l’appunto del visto di conformità.

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata dall’amministratore di condominio se non è richiesto il visto di conformità; dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al superbonus e per quelli non ammessi al superbonus che richiedono tale visto.

In merito infine alla comunicazione della cessione del credito per le rate residue non fruite, tanto per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari quanto per quelli sulle parti comuni di un edificio, ad occuparsi dell’invio deve essere il singolo condomino, se non è richiesto il visto di conformità, oppure il soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al superbonus e per quelli non ammessi al superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

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